Art. 26Sanzioni pecuniarie disciplinari

Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, a' termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art26 · fonte su Normattiva