Art. 27 — Revoca delle sanzioni disciplinari
La revoca delle sanzioni disciplinari, quando e' ammessa, e' richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva