Art. 41 — Applicazione delle disposizioni della legge comune
Per quanto non e' disposto diversamente da questo capo, e in quanto e' possibile, si applicano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale contenute nel titolo I del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 602, e le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale, contenute nel Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva