Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva