Art. 208
[1]L'incapace, che sia socio di una societa' in nome collettivo o socio accomandatario di una societa' in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
[2]Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace puo' essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva