Art. 210
[1]L'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, e' regolata dalle nuove disposizioni.
[2]Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva