Art. 210

[1]L'emissione di obbligazioni da parte di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, e' regolata dalle nuove disposizioni.

[2]Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art210 · fonte su Normattiva