Art. 223-quater

[1]Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e' stato consegnato al notaio.

[2]L'autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e' altresi' legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita', a proporre istanza per la cancellazione della societa' medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa', in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

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Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art223quater · fonte su Normattiva