Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine piu' breve.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva