Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva