Art. 3
[1]Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, e' obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
[2]La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalita', la indicazione degli eredi e della loro residenza.
[3]Il prefetto e' autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
[4]Puo' anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessita', la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva