Art. 48

[1]Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

[2]il giorno in cui si e' aperta la tutela;

[3]la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;

[4]il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

[5]le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

[6]l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

[7]la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

[8]le risultanze del rendiconto definitivo.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art48 · fonte su Normattiva