Art. 56

[1]Il provvedimento dell'autorita' amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice e' dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale puo' impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

[2]Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilita'.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art56 · fonte su Normattiva