Art. 56
[1]Il provvedimento dell'autorita' amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice e' dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale puo' impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
[2]Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilita'.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva