Art. 65
[1]Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo' richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile.
[2]Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva