Art. 8
[1]La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
[2]Se non e' vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva