Art. 84
[1]Il contratto di vendita con riserva di proprieta' di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
[2]Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta da atto pubblico.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva