Art. 98

[1]Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi piu' favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell'indennita' sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

[2]Le richiamate norme si applicano altresi' ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi e regolamenti speciali, nonche' ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi piu' favorevoli al prestatore di lavoro.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art98 · fonte su Normattiva