Art. 102 — Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva