Art. 131 — Deliberazione dei provvedimenti
[1]Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
[2]Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
[3]La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva