Art. 131Deliberazione dei provvedimenti

[1]Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

[2]Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.

[3]La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art131 · fonte su Normattiva