Art. 138Procedimento in camera di consiglio

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[1]Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilita' e d'improcedibilita' del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e i quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

[2]Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi i restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

[3]Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 secondo comma del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art138 · fonte su Normattiva