Art. 176 — Comunicazione del decreto di decadenza
[1]Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice e' comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
[2]Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva