Art. 180 — Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
[1]L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso e' sottoscritto dal creditore pignorante.
[2]Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva