Art. 208 — Decadenza dall'impugnazione
Alle aentenze che sono gia' pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva