Art. 218Impugnazioni relative alle cause di lavoro

[1]Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello e' stato gia' proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.

[2]In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del codice.

[3]Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del codice hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la corte suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art218 · fonte su Normattiva