Art. 228 — Arbitri e procedimento arbitrale
[1]Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.
[2]Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori gia' depositati all'entrata in vigore del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva