Art. 230Immutabilita' della competenza gia' fissata

[1]Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e' stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.

[2]I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art230 · fonte su Normattiva