Art. 230 — Immutabilita' della competenza gia' fissata
[1]Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e' stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.
[2]I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva