Art. 7Requisiti per l'iscrizione

[1]Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

  • 1)sono cittadini italiani, di razza italiana;
  • 2)hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta';
  • 3)sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;
  • 4)sono di condotta morale e politica specchiata.

[2]Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attivita', hanno in questa acquistato singolare perizia.

[3]La qualita' di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art7 · fonte su Normattiva