Art. 7 — Requisiti per l'iscrizione
[1]Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:
- 1)sono cittadini italiani, di razza italiana;
- 2)hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta';
- 3)sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;
- 4)sono di condotta morale e politica specchiata.
[2]Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attivita', hanno in questa acquistato singolare perizia.
[3]La qualita' di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva