Art. 70-bisComputo dei termini di comparizione

((I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art70bis · fonte su Normattiva