Art. 84 — Svolgimento delle udienze
[1]Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
[2]Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.
[3]Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva