Art. 92Questioni sorte durante le indagini del consulente

[1]Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

[2]Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

[3]Il giudice, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art92 · fonte su Normattiva