Art. 92 — Questioni sorte durante le indagini del consulente
[1]Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
[2]Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
[3]Il giudice, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva