Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - Competenza territoriale - Controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede - Pregiudizio per il contribuente costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), impugnato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Infatti, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale, di converso, attiene evidentemente la norma processuale censurata. Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto ovvero le asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità, v. la citata ordinanza n. 66/2014 e la citata sentenza n. 216/2013.
sentenza 44/2016massima n. 38760 Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015
Processo tributario - Competenza territoriale - Controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede - Pregiudizio per il contribuente costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito - Violazione del diritto di difesa - Necessità di prevedere la competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. È riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, anche in materia di competenza, fermo, in ogni caso, il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Nella disciplina de qua , il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione, suscettibile di integrare la violazione dell'art. 24 Cost. ovvero di rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Invero, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onore a suo carico, il quale, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e, quindi, tali da rendere non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana. Per l'affermazione che l'art. 97 Cost. non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2015, 243/2014, 159/2014, 157/2014 e 50/2010. Sulla manifesta irragionevolezza della disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di azione, v. la citata sentenza n. 334/2004. Sulla portata dell'art. 24 Cost., v. le citate sentenze nn. 63/1977 e 427/1999 e le citate ordinanze nn. 386/2004 e 99/2000. Sulla violazione del diritto di difesa allorquando l'esercizio sia sostanzialmente impedito ovvero reso oltremodo difficoltoso, v. le citate sentenze nn. 117/2012, 30/2011, 237/2007 e 266/2006 e le citate ordinanze nn. 417/2007/382/2005 e 213/2005. Sulla discrezionalità legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, nelle scelte a contenuto non costituzionalmente obbligato, v. la citata sentenza n. 87/2013 e le citate ordinanze nn. 176/2013, 156/2013 e 248/2012.
sentenza 44/2016massima n. 38761 Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015
Processo tributario - Competenza territoriale nelle controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alla disposizione sostitutiva contenente una norma analoga - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale.
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente a seguito della sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La declaratoria di incostituzionalità del previgente testo del citato art. 4, comma 1, deve, infatti, estendersi alla disposizione sostitutiva contenente norme analoghe a quella caducata. Per l'affermazione che, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, assume rilievo il rapporto in cui le norme si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali, v. le citate sentenze nn. 37/2015 e 214/2010. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale di una norma analoga ad altra dichiarata incostituzionale, v. le citate sentenze nn. 82/2013, 70/1996 e 422/1995.
sentenza 44/2016massima n. 38762 Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015