Art. 1 — Oggetto
Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva