Art. 1Oggetto

Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.

Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art1 · fonte su Normattiva