Art. 20 — Ulteriori tributi provinciali
Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva