Art. 30 — Disposizioni relative alla prima applicazione
In fase di prima applicazione:
- a)restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate, nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria;
- b)restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva