Art. 34 — Composizione
La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o piu' Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva