Art. 5Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi

Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;
  • b)individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
  • c)individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a). Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 13 giugno 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art5 · fonte su Normattiva