Art. 18Integrazione lavorativa

Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

  • a)avere personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
  • b)garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
  • a)a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome;
  • b)a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art18 · fonte su Normattiva