Art. 40Compiti dei comuni

I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dando priorita' agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalita' di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art40 · fonte su Normattiva