Art. 41-terProgetti sperimentali

(( Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. 2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 maggio 1998, n. 162

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La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 13 giugno 1998, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art41ter · fonte su Normattiva