Art. 2 fallimento (Approvazione)
[1]Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[2]Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]MUSSOLINI - GRANDI
[5]Visto, il Guardasigilli: Grandi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1942-XX Atti del Governo, registro 444, foglio 20. - Mancini
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva