Art. 176 fallimento — Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva