Art. 182-novies fallimentoAccordi di ristrutturazione agevolati

((La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore:

  • a)abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);
  • b)non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.)) 76
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

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Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Testo vigente dal 25 agosto 2021, tuttora in vigore · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182novies · fonte su Normattiva