Art. 233 fallimentoMercato di voto

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art233 · fonte su Normattiva