Art. 247 fallimento — Delegazione dei creditori
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva