Art. 251 fallimento — Domande tardive e istanze di revocazione
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gia' state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva