Art. 253 fallimento — Ripartizione dell'attivo
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato gia' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva