Art. 67-bis fallimento — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva