Art. 72-ter fallimentoEffetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art72ter · fonte su Normattiva