Art. 63Poteri ispettivi del CNF

Il CNF puo' richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attivita' disciplinare svolta; puo' inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF puo' disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art63 · fonte su Normattiva