Art. 30 l. 241/1990Atti di notorieta'

In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Testo vigente dal 18 agosto 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art30 · fonte su Normattiva