Art. 39-bis adozione

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

  • a)concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
  • b)vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
  • c)promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Testo vigente dal 27 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art39bis · fonte su Normattiva